Locazioni commerciali: la cessazione dell’attività non giustifica il recesso anticipato

In tema di recesso dal contratto di locazione di immobili urbani adibiti ad uso commerciale, è sufficiente che il conduttore manifesti al locatore, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, il grave motivo per cui intende recedere, senza avere anche l’onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova, in quanto attività che devono essere svolte in caso di contestazione da parte del locatore. Trattandosi, però, di recesso “titolato”, la comunicazione del conduttore non può prescindere dalla specificazione dei motivi, necessità, questa, che inerisce al perfezionamento stesso della dichiarazione di recesso, rispondendo anche alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo (recedere “per cessazione dell’attività nei locali” sottende una motivazione che, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad una ragione apprezzabile come idonea a determinare l’interruzione dell’impegno al rispetto del sinallagma).

(Cassazione Civile, ordinanza, 9 settembre 2022, n. 26618)