Sulla legittimità dell’iniziativa del P.M. a richiedere il fallimento
L’esame da parte del pubblico ministero dei risultati di un’indagine svolta dalla Guardia di Finanza rientra pienamente nell’attività istituzionale dell’organo giurisdizionale inquirente. Ove gli esiti dell’indagine evidenzino la notitia decoctionis, mediante la rappresentazione di esposizioni debitorie verso il fisco astrattamente idonee a costituire fattispecie incriminatrici speciali, il pubblico ministero è pienamente legittimato ad esercitare l’iniziativa di richiedere il fallimento. Pertanto, è legittima l’iniziativa del pubblico ministero, ove pure essa sia stata assunta sulla base di una notitia decoctionis appresa dalla relazione di un amministratore giudiziario nominato nell’ambito di un sequestro preventivo, disposto e poi revocato dal G.I.P. Mentre ininfluente, ai fini dell’utilizzabilità della predetta relazione, deve ritenersi anche l’eventuale difetto dei requisiti di validità specificamente prescritti dalla normativa che disciplina il relativo procedimento, dal momento che l’art. 7 della L. Fall., nel consentire l’acquisizione della notitia decoctionis attraverso le risultanze di un procedimento penale o la segnalazione del giudice civile, non prescrive l’osservanza di forme determinate, richiedendo solo che la stessa sia stata appresa nell’esercizio delle funzioni istituzionali.
(Cassazione Civile, ordinanza, 21 settembre 2022, n. 27671)