Il Comune deve vigilare sui requisiti morali del tassista
L’inadempimento dell’obbligo di vigilanza in relazione al possesso dei requisiti morali per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea, svolto da Taxi e N.C.C., può comportare la responsabilità del Comune per il danno non patrimoniale eventualmente derivante da tale omissione (fattispecie relativa all’azione promossa dalla convivente di un noleggiatore di auto con conducente che aveva citato in giudizio il Comune e la C.C.I.A.A., per sentirle condannare al risarcimento dei danni sofferti per la morte del convivente, avvenuta in seguito all’aggressione da parte di un tassista nel corso di una lite per l’accaparramento della clientela nell’ambito dell’espletamento del servizio di trasporto pubblico non di linea).
(Cassazione Civile, 26 ottobre 2022, n. 31705)