Le procedure fallimentari (anche se) di elevata complessità non possono durare più di 7 anni

In tema di equa riparazione per la violazione del termine di durata ragionevole del processo, la durata delle procedure fallimentari notevolmente complesse – a causa del numero dei creditori, della particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare, della proliferazione di giudizi connessi o della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti – non può comunque superare la durata complessiva di sette anni. Superato tale termine, il danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo si intende come conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 Cedu, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle parti del processo; ne consegue che una volta accertata e determinata l’entità della stessa durata irragionevole, il giudice deve ritenere tale danno esistente, sempre che non risulti la sussistenza, nel caso concreto, di circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente.

(Cassazione Civile, 24 ottobre 2022, n. 31274)