Per la perdita di chance occorre indicare l’evento incerto
La domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – che è diversa da quella di risarcimento del mancato raggiungimento del risultato sperato – deve considerarsi non proposta se l’illecito prefigurato, sul piano strutturale, non è costituito da un nesso causale certo a fronte di un evento (la guarigione o altro) incerto, ma è costituito da un nesso causale incerto (di cui si invoca l’accertamento) a fronte di un evento di danno (l’evento ischemico) certo.
(Cassazione Civile, ordinanza, 4 novembre 2022, n. 32623)