Se perdi lo scontrino del lotto perdi anche la vincita
Poiché lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione ex art 2002 c.c., solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l’incasso dell’eventuale vincita. In altri termini, il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, che sotto questo profilo non gode di alcuna caratteristica di autonomia ed astrazione, ma perché le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso (esclusa la vincita per il giocatore che aveva smarrito lo scontrino della giocata, risultando irrilevante la denuncia di smarrimento presentata prima dell’estrazione).
(Cassazione Civile, 15 novembre 2022, n. 33576)