Il diritto dei nonni a frequentare i nipoti va tutelato se vi è l’interesse dei minori

Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317-bis c.c., coerentemente con l’interpretazione dell’art. 8 CEDU fornita dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, non ha un carattere incondizionato, ma è subordinato nel suo esercizio a una valutazione del giudice avente di mira “l’esclusivo interesse del minore”. La sussistenza di tale interesse – nel caso in cui i genitori dei minori contestino il diritto dei nonni a mantenere tali rapporti – è configurabile quando il coinvolgimento degli ascendenti si sostanzi in una fruttuosa cooperazione con i genitori per l’adempimento dei loro obblighi educativi, in modo tale da contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore.

(Cassazione Civile, ordinanza, 23 novembre 2022, n. 34566)