Sul risarcimento del patema d’animo sofferto dalla lavoratrice della Costa Concordia

Va confermata la legittimità delle decisione dei giudici del merito che hanno riconosciuto e liquidato il danno morale soggettivo quale autonoma voce di pregiudizio non patrimoniale e il dato della avvenuta liquidazione di tale danno morale attraverso la massima personalizzazione prevista dalle Tabelle milanesi, in quanto utilizzato come parametro ai fini della valutazione equitativa, non fa venir meno la legittimità della decisione (fattispecie relativa al risarcimento del danno subito da una lavoratrice a bordo di una nota nave da crociera affondata nel 2012 a cui era stata riconosciuta una somma a titolo di risarcimento per il ‘patema d’animo’ derivato dall’incidente).

(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 2 dicembre 2022, n. 35499)