Al padre assente non spetta il maggiore risarcimento per la perdita della figlia

In tema di danno da perdita del rapporto parentale, è onere dei congiunti provare l’effettività e la consistenza della relazione parentale. In tal senso, il rapporto di convivenza non costituisce una presunzione minima di esistenza di tale relazione, ma è comunque un elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità (nella specie, relativa ad un sinistro mortale occorso ad una ragazza che viaggiava come trasportata, è stata ritenuta la non effettività del rapporto padre -figlia, atteso che il rapporto con la figlia constava in contatti telefonici e manifestava la sua fragilità nella non partecipazione dell’uomo agli incontri organizzati dai Servizi Sociali e nel fatto che non si fosse mai posto il problema del mantenimento della figlia).

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2022, n. 32697)