La successione materna e l’indennità premio sono motivi per la revisione dell’assegno divorzile

La revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio così raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate. Nel caso di specie, nella valutazione comparativa delle situazioni degli ex coniugi l’incremento patrimoniale, derivante da un lascito ereditario relativo a un compendio immobiliare di cospicuo valore, non può essere azzerato in ragione delle condizioni psico-fisiche della beneficiaria dell’assegno e della ritenuta non ragionevolezza di un impegno per mettere a reddito il proprio patrimonio.

(Cassazione Civile, ordinanza, 10 gennaio 2022, n. 354)