Contratto col consumatore: è vessatoria la clausola arbitrale

Nel contratto predisposto unilateralmente dal professionista l’efficacia della deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria, in favore di quella degli arbitri, del D.Lgs. n. 206 del 2005, ex art. 33, comma 2, lett. t), al pari della deroga della competenza del foro del consumatore, è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall’art. 1341 c.c., ma anche – a norma del, D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 34, comma 4, – allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del medesimo professionista, dal citato art. 34, comma 5.

(Cassazione Civile, 27 gennaio 2023, n. 2558)