I bambini non devono essere costretti a frequentare i nonni

L’art. 317-bis c.c., nel riconoscere agli ascendenti un vero e proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, non attribuisce allo stesso un carattere incondizionato, ma ne subordina l’esercizio e la tutela, a fronte di contestazioni o comportamenti ostativi di uno o entrambi i genitori, a una valutazione del giudice avente di mira l’ ‘esclusivo interesse del minore’, ovverosia la realizzazione di un progetto educativo e formativo, volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore, nell’ambito del quale possa trovare spazio anche un’attiva partecipazione degli ascendenti, quale espressione del loro coinvolgimento nella sfera relazionale ed affettiva del nipote. L’apprezzamento richiesto al giudice di merito si sostanzia dunque in una valutazione in positivo della possibilità di procedere a tale coinvolgimento, quale presupposto indispensabile per l’utile cooperazione dei nonni all’adempimento degli obblighi educativi e formativi dei genitori (cassata la decisione che aveva disposto l’avvio di una serie di incontri dei due figli minori con i nonni paterni ed uno zio, atteso che i giudici di merito si erano limitati a constatare dell’insussistenza di un reale pregiudizio per i minori nel passare del tempo con i nonni e lo zio paterni).

(Cassazione Civile, 31 gennaio 2023, n. 2881)