Il risarcimento del danno è dovuto anche se al momento del sinistro l’erede si trova ancora nel grembo materno
Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale; esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell’esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall’inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l’esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare (nel caso in esame il risarcimento è dovuto per la lesione del diritto al godimento del rapporto parentale anche se al momento del sinistro l’erede si trova nel grembo materno).
(Cassazione Civile, 14 febbraio 2023, n. 4571)