Crollo del controsoffitto e responsabilità del conduttore
Il conduttore di un immobile ad uso diverso da quello abitativo, il quale, in presenza di un accertato pericolo di crolli, poi effettivamente verificatisi, abbia subito un danno, può essere considerato esclusivo responsabile del danno soltanto qualora, a seguito dell’offerta del locatore ex art. 1207 cod. civ. di procedere all’esecuzione dei lavori di manutenzione, necessari per eliminare il pericolo, accompagnata dall’offerta di un provvisorio trasferimento del godimento per lo svolgimento della sua attività in altro locale messogli a disposizione del locatore, abbia rifiutato ingiustificatamente di trasferirsi provvisoriamente.
(Cassazione Civile, 24 febbraio 2023, n. 5735)