Responsabile la Pubblica Amministrazione per i danni subiti da un imprenditore a causa degli errori commessi da ispettori fiscali

L’attività della pubblica amministrazione, anche nel campo della pura discrezionalità, deve svolgersi nei limiti posti dalla legge e dal principio primario del neminem laedere, codificato nell’art. 2043 c.c., per cui è consentito al giudice ordinario accertare se vi sia stato da parte della stessa pubblica amministrazione, un comportamento doloso o colposo che, in violazione di tale norma e tale principio, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Infatti, stanti i principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, di cui all’art. 97 Cost., la pubblica amministrazione è tenuta a subire le conseguenza stabilite dall’art. 2043 c.c., atteso che tali principi si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale (fattispecie relativa a grossolani errori commessi da due ispettori che avevano portato all’avvio di due procedimenti penali a carico di un imprenditore, conclusi però con l’annullamento; da qui la condanna degli ispettori al risarcimento dei danni subiti dall’imprenditore ex art. 2043 c.c.).

(Cassazione Civile, 28 febbraio 2023, n. 5984)