Il diritto di abitazione della casa familiare è possibile su un solo immobile
Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c. (il cui valore va, peraltro, detratto dall’asse prima di procedere alla divisione tra tutti i coeredi), ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, ossia l’immobile che i coniugi abitavano insieme prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale. Questo diritto, pertanto, non può comprendere due residenze alternative, o due immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea in quanto la nozione di casa adibita a residenza familiare comporta l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia.
(Cassazione Civile, 10 marzo 2023, n. 7128)