La co-intestazione di somme presso la banca costituisce donazione indiretta solo se vi è l’animus donandi

La co-intestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto.
Tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla co-intestazione stessa (chi ha interesse ad argomentare la configurabilità di una donazione indiretta deve dimostrare che il proprietario del denaro, al momento della co-intestazione, aveva quale unico scopo quello della liberalità, alla luce di tutte le circostanze del singolo caso).

(Cassazione Civile, ordinanza, 3 aprile 2023, n. 9197)