Pensione di reversibilità: la titolarità dell’assegno giudizialmente riconosciuta non è surrogabile da una convenzione privata
La disposizione di cui all’art. 9, comma 2, l. n. 898/1970, deve essere interpretata nel senso che per titolarità dell’assegno ai sensi dell’art. 5 deve intendersi l’avvenuto riconoscimento del contributo medesimo da parte del tribunale ai sensi della predetta norma. Di conseguenza, solo il procedimento di revisione, e non meri accordi o intese tra le parti non sottoposte al vaglio giurisdizionale, può determinare l’eventuale perdita della titolarità dell’assegno divorzile da parte del coniuge divorziato e, quindi, la mancanza del relativo requisito per poter aspirare alla pensione di reversibilità.
(Cassazione Civile, 18 aprile 2023, n. 10291)