Divieto di rinnovo automatico della concessione balneare

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che: l’obbligo, per gli Stati membri, di applicare una procedura di selezione imparziale e trasparente tra i candidati potenziali, nonché il divieto di rinnovare automaticamente un’autorizzazione rilasciata per una determinata attività sono enunciati in modo incondizionato e sufficientemente preciso da poter essere considerati disposizioni produttive di effetti diretti (la Corte si è così pronunciata nell’ambito di una controversia tra l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana e il Comune di Ginosa in merito alla decisione di quest’ultimo di prorogare, nel suo territorio, le concessioni di occupazione del demanio marittimo).

(Corte di Giustizia Europea, 20 aprile 2023, n. 348)