Sul sistema di rilevazione biometrica di presenza
Per il controllo biometrico dei lavoratori occorre un consenso specifico dei lavoratori stessi (confermato l’accoglimento della domanda di un lavoratore volta a sentir dichiarare illegittimo il sistema di rilevazione biometrica, tramite impronta della mano, dell’accesso dei lavoratori da parte del datore di lavoro, atteso che il consenso indicato dall’azienda come requisito per il trattamento dei dati biometrici dei lavoratori non poteva reputarsi specifico, come richiesto dall’art. 23, comma 3, d.lgs. n. 196/2003, perché non riferito all’utilizzazione dello strumento di rilevazione biometrica).
(Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 maggio 2023, n. 13873)