Sul risarcimento del danno alla salute in caso di preesistenza della malattia in capo al danneggiato
In caso di invalidità permanente che si verifichi su di un soggetto già affetto da precedente menomazione, il calcolo del danno differenziale non patrimoniale deve essere effettuato mediante la sottrazione, dal valore monetario dell’invalidità complessiva inclusiva di menomazione preesistente e di quella causata dall’illecito, del valore monetario di quella preesistente all’illecito. Operare il calcolo del risarcimento solo sulla differenza dei punti percentuali dell’invalidità, senza prima convertirli in somme di denaro, comporta una sottostima del danno da risarcire in violazione dell’art. 1223 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 28 giugno 2023, n. 18442)