Il virus sul computer dell’avvocato non può essere considerato una causa per la rimessione in termini

In caso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini quando il ritardo sia dovuto a fatti imputabili al difensore, costituendo la sua negligenza un evento che attiene alla patologia del rapporto con il professionista (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’allegato malfunzionamento della rete informatica dello studio professionale, addebitato dal ricorrente ad un virus informatico, che avrebbe criptato tutti i dati ed impedito l’accesso all’account di posta elettronica, non consentendo di visionare la notifica della sentenza impugnata, anche ove dimostrato, non sarebbe stato in ogni caso riconducibile ad un fattore estraneo alla parte, con i caratteri dell’assolutezza e causa in via esclusiva la tardività dell’impugnazione. Infatti, il file contenente la notifica della sentenza di primo grado, proveniente dal difensore della controparte, essendo stato conservato nel server della gestione di posta elettronica fino a quando il destinatario esterno non avesse deciso di scaricarlo o di cancellarlo, ben poteva essere consultato dal difensore del ricorrente tramite l’utilizzo di altro computer, non collegato alla rete informatica dello studio professionale).

(Cassazione Civile, 7 luglio 2023, n. 19384)