Costruzioni di edifici: presupposti per poter proporre l’azione ex art. 2043 Cod. Civ.

Sul presupposto che la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., ne consegue che, avuto riguardo alla costruzione di un edificio, quest’ultima può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi della responsabilità prevista per l’appunto dall’art. 1669 c.c., ma, pur tuttavia, non al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo ne consente l’operatività, ovvero senza poter “aggirare” lo speciale regime di prescrizione e decadenza che la caratterizza.

(Cassazione Civile, 17 luglio 2023, n. 20450)