Sussiste il concorso di colpa del mittente per la spedizione postale ordinaria di un assegno non trasferibile

La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente.

(Cassazione Civile, 5 settembre 2023, n. 25866)