È responsabile del pestaggio anche chi inciti alla violenza

L’art. 2055 c.c. detta una norma sulla causalità materiale – integrata alla luce dei principi di cui all’art. 41 c.p. – per la cui applicazione è sufficiente l’accertamento circa la riconducibilità causale del medesimo “fatto dannoso” ad una pluralità di condotte. La ratio sottesa alla disposizione in esame consente quindi di affermare come, ai fini della sua applicazione, sia sufficiente accertare il nesso di causalità materiale tra la pluralità di condotte colpose e l’unico “fatto dannoso”, restando irrilevante, viceversa, che l’evento di danno sia stato determinato da condotte illecite sulla base di un differente titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) ovvero da condotte distinte e autonome sul piano fattuale (risultano pertanto essere responsabili in solido ex art. 2055 c.c. non solo l’autore materiale delle lesioni ma anche coloro che con la loro condotta violenta e aggressiva – spintoni e manate prima ed accerchiamento della vittima poi – avevano determinato la possibilità concreta che il malcapitato venisse attinto dal pugno).

(Cassazione Civile, ordinanza, 6 settembre 2023 n. 25970)