Sulla responsabilità del vettore per danni derivanti al passeggero per ritardo o mancata esecuzione del trasporto
Tra gli obblighi sanciti a carico del vettore aereo rientra quello di garantire il rispetto degli orari di viaggio, con il logico corollario che, in assenza di qualsivoglia prova volta a vincere la presunzione di responsabilità in capo alla compagnia, il ritardo nella tratta integra un’ipotesi di inadempimento contrattuale con esposizione della compagnia aerea al risarcimento dei danni conseguenti (confermato, nella specie, il risarcimento per il passeggero che, a causa del ritardo nella partenza del volo, aveva perso la coincidenza ed era stato costretto non solo ad allungare i tempi ma anche a fare una tappa in più per completare il rientro).
(Cassazione Civile, 13 settembre 2023, n. 26427)