Assenza di informativa privacy: il rifacimento del sito da parte di una società esterna non è una scusante per il titolare del trattamento

In tema di violazioni amministrative, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’eventuale buona fede e l’erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni. Occorre dunque che esso risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione ed idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità. Inoltre, è richiesto all’autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso, solo così si può ritenere che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (confermata, nella specie, la sanzione per mancanza di informativa ex art. 13 cod. privacy sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito di una casa di cura, raccolti tramite form, giacché l’affidamento da parte del soggetto sanzionato ad una società esterna dell’incarico di rifacimento del sito non costituiva elemento positivo sufficiente per escludere la responsabilità della società).

(Cassazione Civile, 20 settembre 2023, n. 26864)