Perdita del rapporto parentale: il difetto di convivenza non costituisce elemento preclusivo della prova del danno

In tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d’indole ‘nucleare’, il difetto della convivenza con la vittima diretta non costituisce in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori.

(Cassazione Civile, 29 settembre 2023, n. 27658)