Il divieto di contrarre matrimonio non si applica al beneficiario dell’amministrazione di sostegno

Colui che è sottoposto ad amministrazione di sostegno è pienamente capace in relazione agli atti per i quali non è prevista una specifica incapacità, e la sua condizione giuridica è differenziata da quella dell’interdetto, cosicché ne deve essere tenuta distinta la posizione, salvo nel caso in cui il giudice non compia una valutazione ad hoc in ordine alla necessità di assimilarne la tutela.

(Cassazione Civile, 2 ottobre 2023, n. 27691)