La cessione del credito risarcitorio all’assicuratore costituisce semplice mezzo di pagamento della prestazione professionale di carrozziere

Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi degli artt. 1260 c.c. e segg., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili.

(Cassazione Civile, 3 ottobre 2023, n. 27892)