Inapplicabile al credito derivante dal recesso del socio la disciplina della postergazione
Il credito derivante da recesso non presenta alcuna “parentela” ontologica e “vicinanza” funzionale con il credito da finanziamento soci, e ciò per l’evidente ragione che, nel primo caso, il credito conseguirebbe allo scioglimento del rapporto sociale e in quell’evento troverebbe fondamento, mentre, nel secondo caso, la costanza del rapporto sociale costituirebbe il presupposto per l’insorgenza del credito. Da ciò l’inapplicabilità, al credito derivante dal recesso del socio, della disciplina della postergazione per la restituzione dei finanziamenti del socio alla stregua dell’art. 2467 c.c..
(Cassazione Civile, ordinanza, 6 novembre 2023, n. 30725)