Sul rapporto tra l’azione di responsabilità aquiliana e quella per rovina di edifici
Poiché la responsabilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’applicazione dell’art. 2043 c.c. può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e soggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’art. 1669 c.c., e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l’ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter “aggirare” il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale.
(Cassazione Civile, 10 novembre 2023, n. 31301)