Il proprietario che applica le pellicole oscuranti sul veicolo deve sottoporlo alla verifica della Motorizzazione civile
L’apposizione di pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli è espressamente vietata dalle direttive europee. In particolare, rilevano le direttive 92/22/Cee (vetri di sicurezza), 71/127/Cee (specchi retrovisori) e 77/649/Cee (campo di visibilità anteriore). Tali direttive vietano le pellicole oscuranti sui vetri anteriori dei veicoli. La ratio è chiara: impedire che venga limitato anche solo parzialmente il campo di visibilità del conducente. Si tratta di direttive self-executing dell’Unione europea, le quali, quindi, sono immediatamente applicabili anche in Italia. Ciò trova conferma anche nella circolare della Direzione generale della Motorizzazione n. 1680/M360 dell’8 maggio 2002. L’applicazione di tali pellicole incide sul campo di visibilità del conducente di cui alla voce C – Sicurezza attiva, lett. m) dell’Appendice V del regolamento di esecuzione del C.d.S., che indica espressamente le caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli. Pertanto, l’intervento sull’automezzo costituisce una modifica di tali caratteristiche, che – ai sensi dell’art. 78 C.d.S. – comporta la necessità che il proprietario del veicolo sia tenuto a sottoporlo a visita e prova presso la Motorizzazione civile. In caso di inottemperanza (come nel caso di specie), la condotta è sanzionata per la violazione prevista dall’art. 78 C.d.S., poiché è questa la disposizione ad applicarsi nel caso di modifica apportata alle caratteristiche costruttive e funzionali di un veicolo.
(Cassazione Civile, 29 novembre 2023, n. 33230)