Sul diritto all’equo indennizzo in caso di procedura concorsuale protrattasi per più di 7 anni

Particolari circostanze che rendono complesse le procedure fallimentari presupposte, come il notevole numero dei creditori, la natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), la proliferazione di giudizi connessi o la pluralità di procedure concorsuali interdipendenti, sono da valutare ex art. 2 co. 2 l. al fine di estendere la durata non irragionevole del processo (ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo) fino ad un massimo di sette anni, non già per escludere integralmente l’equo indennizzo.

(Cassazione Civile, ordinanza, 13 dicembre 2023, n. 34836)