Il credito del professionista negligente va escluso dallo stato passivo

L’errore professionale addebitabile al professionista, ove abbia determinato la definitiva perdita del diritto del cliente alla regolazione concordataria della propria crisi d’impresa, rende del tutto inutile l’attività precedentemente svolta, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore del proprio assistito, con la conseguenza che, in tal caso, non è dovuto alcun compenso al professionista, anche se l’adozione dei mezzi rivelatisi pregiudizievoli al cliente sia stata, in ipotesi, sollecitata dal cliente stesso, poiché costituisce compito esclusivo del professionista la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell’attività professionale.

(Cassazione Civile, ordinanza, 19 dicembre 2023, n. 35489)