E’ nulla la transazione stipulata tra il curatore e il creditore che riconosce a quest’ultimo una prededuzione non prevista dalla legge
La transazione stipulata tra il curatore e l’opponente, nella parte in cui ha riconosciuto a quest’ultimo una prededuzione che non è prevista dalla legge, è nulla a nulla non rilevando il fatto che la transazione sia stata trasmessa al giudice delegato senza che lo stesso avesse formulato sul punto alcun rilievo, giacché l’acquisizione di una simile informazione è un provvedimento privo di natura decisoria e, come tale, inidoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata.
(Cassazione Civile, ordinanza, 19 dicembre 2023, n. 35452)