Autorizzazione alla navigazione scaduta: la copertura assicurativa opera comunque nei confronti dei terzi
L’assicurazione per la responsabilità civile relativa alla navigazione provvisoria dei natanti ha ad oggetto i rischi derivanti dall’attività di navigazione temporanea prevista dall’art. 31, comma 1, c.nav. da diporto; pur richiedendo un’autorizzazione amministrativa, la navigazione temporanea avviene sotto la responsabilità dell’impresa assicurata. Pertanto, la scadenza della menzionata autorizzazione, ben lungi dal far venir meno il rischio assicurato con conseguente nullità – opponibile anche ai terzi – del contratto di assicurazione, può al più determinarne l’inefficacia tra le parti, laddove ciò sia previsto da specifiche pattuizioni; l’eventuale inefficacia della copertura assicurativa per scadenza dell’autorizzazione amministrativa necessaria per la navigazione temporanea non è comunque opponibile ai terzi danneggiati che esercitano l’azione diretta nei confronti della compagnia, stante il combinato disposto degli artt. 123 e 144 del codice delle assicurazioni.
(Cassazione Civile, 29 dicembre 2023, n. 36357)