Sulla validità del testamento pubblico del non vedente
Il semplice posizionamento della mano del testatore, che aiuti il non vedente a dare una forma ordinata alle sue disposizioni di ultima volontà e non comporti coartazione del gesto di scrittura del testatore stesso attraverso il sostegno della mano, o addirittura attraverso il suo direzionamento in fase di scrittura, lasciando, quindi, intatta la gestualità grafica del testatore, non è di per sé prova del difetto di autografìa della redazione e sottoscrizione del testamento olografo e, quindi, della sua nullità ex art. 606 cod. civ., a meno che non si dimostri che l’assistenza nella redazione del documento non faccia parte di un più ampio disegno di coartazione della capacità di intendere e di volere, che può sfociare, eventualmente, nell’annullamento.
(Cassazione Civile, ordinanza, 15 gennaio 2024, n. 1431)