La fattura ha efficacia probatoria dell’esistenza di un contratto se accettata dal destinatario e annotata nelle scritture contabili
La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.
(Cassazione Civile, 8 febbraio 2024, n. 3581)