Legittimo non pagare le bollette se il fornitore non ha trasferito la linea telefonica
L’onere di provare l’inesistenza dei disservizi allegati dal somministrato, ovvero l’inesistenza dell’inesatto adempimento, è a carico del somministrante, sicché quest’ultimo deve dimostrare di avere reso la prestazione che giustifica l’obbligazione di pagamento della controparte; lo stesso onere sussiste nel caso di eccezione d’inadempimento, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l’altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento (fattispecie relativa al mancato trasferimento di una linea telefonica).
(Cassazione Civile, 15 febbraio 2024, n. 4197)