Attitudine al lavoro e comparazione dei redditi per l’assegno di mantenimento

In ogni caso, per i coniugi l’attitudine al lavoro, quale elemento di valutazione della loro capacità di guadagno, può assumere rilievo, ai fini del riconoscimento e della liquidazione dell’assegno di mantenimento, solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche.

Nella fattispecie il Tribunale ritiene accertata un’attitudine al lavoro proficuo, quale potenziale capacità di guadagno e quale attitudine concreta allo svolgimento di un lavoro retribuito, tenuto conto dei fattori individuali ed ambientali, attesa l’età della ricorrente e la sua pregressa ampia esperienza.

(Tribunale di Parma, 25 luglio 2017 n. 1168)