La cambiale priva di data e di luogo vale come promessa di pagamento
Il titolo cambiario invalido, o comunque privo dell’efficacia sua propria, può essere fatto valere ex art. 1988 c.c. come chirografo contenente una promessa unilaterale di pagamento, non solo dal prenditore contro l’emittente, ma anche dal giratario contro il proprio girante, e, nei rapporti interni tra questi ultimi, anche quando il beneficiario non sia stato indicato nel titolo.
(Cassazione civile, Sezione VI, 19.07.2017 n. 17850)