Il diritto di recesso del committente nell’appalto
Il recesso ad nutum, stante l’ampiezza di formulazione della norma di cui all’art. 1671 cc, può essere esercitato per qualsiasi ragione che induca il committente a porre fine al rapporto, da un canto non essendo configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera (avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla norma) e, d’altro canto, rispondendo il compimento dell’opera esclusivamente all’interesse del committente.
(Cassazione civile, sez. II, ordinanza del 9 ottobre 2017, n. 23558)