La citazione vale denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c.

In tema di appalto, il termine annuale previsto a pena di decadenza per la denuncia di gravi difetti dell’opera appaltata decorre dal giorno in cui il committente ne abbia avuto conoscenza, secondo un apprezzabile grado obiettivo della gravità degli stessi e della loro derivazione eziologica dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Pertanto la proposizione di un’azione giudiziaria per il risarcimento dei danni introdotta mediante citazione a giudizio, non può non implicare una conoscenza ormai avvenuta in capo all’attore/committente dei vizi lamentati, elemento che si pone quale prius logico rispetto alla citazione stessa.

(Corte di Cassazione, sez. II, ordinanza del 17 ottobre 2017, n. 24486)