La revocatoria fallimentare degli atti compiuti per dovere morale
L’accordo raggiunto in sede di separazione legale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che prevede il trasferimento della proprietà di un bene mobile o immobile ai figli quale modalità di adempimento dell’obbligo di mantenimento’ rientra in quegli atti che non possono essere oggetto di azione revocatoria ai sensi del primo comma dell’articolo 64 L.F. in quanto compiuti inadempimento di un dovere morale. L’obbligo di mantenimento dei figli minori, o maggiorenni non autosufficienti, può essere adempiuto dai genitori in sede di separazione o divorzio mediante un accordo che attribuisce ai figli la proprietà di beni mobili o immobili, anziché attraverso la corresponsione di una prestazione in danaro periodica.
(Cassazione civile, ordinanza 30 novembre 2017, n. 28829)