Responsabilità del costruttore e del custode

Il fatto del terzo integra gli estremi del caso fortuito, e come tale esclude la responsabilità del custode di cui all’art. 2051 c.c.; tuttavia per “fatto del terzo” deve intendersi la condotta di un soggetto, estranea al custode, di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall’uso della cosa oggetto di custodia; non ricorre, pertanto, il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità del custode quando la cosa oggetto di custodia abbia provocato il danno in conseguenza di un vizio costruttivo (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 26051 del 30/10/2008; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 5755 del 10/03/2009).

(Cassazione Civile, 9 novembre 2017, n. 26533)