Nullità del preliminare con oggetto indeterminato

L’oggetto di un contratto preliminare di vendita immobiliare può essere determinato attraverso atti e fatti esterni al negozio, anche successivi alla sua conclusione, nella sola ipotesi in cui l’identificazione del bene da trasferire avvenga in sede di conclusione consensuale del contratto definitivo su base negoziale, e non quando, invece, afferisca ad una pronuncia giudiziale ex art. 2932 c.c., caso nel quale occorre che l’esatta individuazione dell’immobile, con l’indicazione dei confini e dei dati catastali, risulti dal preliminare, dovendo la sentenza corrispondere esattamente al contenuto del contratto, senza poter attingere da altra documentazione i dati necessari alla specificazione del bene oggetto del trasferimento. Il contratto preliminare è perciò affetto da nullità trattandosi di atto per il quale è sempre richiesta la forma scritta ed ove non possono avere rilievo i dati di interpretazione che non facciano riferimento al testo scritto dell’accordo.

(Cassazione Civile, ordinanza 11 gennaio 2018, n. 537)