Accertamento giudiziale di paternità o maternità e revoca del testamento
L’art. 687, comma 1, c.c. (revoca del testamento di chi, al tempo, non sapeva di avere figli) ha un fondamento oggettivo, individuabile nella modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni e, per l’effetto, poiché tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto un figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l’azione di accertamento di filiazione naturale, dal combinato disposto dell’art. 277, comma 1, e 687, comma 1, c.c. deriva che la revoca del testamento è ricollegabile anche a chi sapeva dell’esistenza di propri figli naturali, ma il suo effettivo accertamento sia avvenuto dopo la morte del testatore, a seguito della dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale.
(Cassazione civile, 5 gennaio 2018, n. 169)