Desistenza o rinuncia successiva alla dichiarazione si fallimento
La desistenza o rinuncia dell’unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l’accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento.
(Cassazione civile, 5 maggio 2016, n. 8980)