Responsabilità degli amministratori e differenza dei netti patrimoniali

Vista la natura dinamica e complessa dell’attività di impresa, che può rendere assai difficoltoso l’assolvimento della ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, la giurisprudenza ammette il ricorso a criteri presuntivi e sintetici di prova, e in particolare la determinazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c. mediante l’utilizzo del criterio della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

(Tribunale di Bologna, 21 dicembre 2017, n. 2486)